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Statuto

Statuto della Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria

Statuto della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria

art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE
1.1. É costituita, con durata illimitata e sotto forma di associazione senza finalità di lucro ed apartitica, secondo la legge ungherese CLXXV/2011 e V/2013 e con riferimento alla legge italiana 1° luglio 1970 n. 518, la Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria o, in forma abbreviata, CCIU. La denominazione in ungherese della CCIU è Magyarorszagi Olasz Kereskedelmi Kamara o, in forma abbreviata, MOLK.
1.2. La CCIU ha sede in Budapest, 1093, Lónyay u. 18.a. e, al fine di realizzare i propri scopi, può costituire rappresentanze in Ungheria ed all’estero e può sopprimerle.
1.3. La CCIU aderisce all’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero o, in forma abbreviata, ssocamerestero.

art. 2) SCOPI
2.1. La CCIU promuove e favorisce, fornendo informazioni ed assistenza, anche nel quadro delle iniziative di cooperazione a livello multilaterale, regionale e subregionale, lo sviluppo e la promozione degli scambi e delle iniziative imprenditoriali nonché la collaborazione tecnica, economica e commerciale fra l’Italia e l’Ungheria. Tale scopo viene perseguito principalmente tramite:
1. la raccolta sistematica, anche attraverso la creazione di una biblioteca/emeroteca, la pubblicazione di periodici e la prestazione di consulenze, di ogni genere di informazioni sulla situazione economica, sociale ed amministrativa in Italia ed in Ungheria, sulle normative di qualunque genere, sugli usi e consuetudini di natura economica, finanziaria, sociale, doganale, tributaria e giuridica;
2. la segnalazione di agenti di commercio, rappresentanti, consulenti, studi legali, liberi professionisti, interpreti e controparti tecniche, commerciali, industriali e finanziarie;
3. l’indicazione di possibilità di affari e di investimenti in entrambi i Paesi;
4. l’effettuazione di indagini e studi di mercato;
5. lo svolgimento di specifici compiti che Autorità ed Enti italiani e ungheresi possano affidarle;
6. il tentativo di curare in via stragiudiziale il recupero di crediti commerciali nonché la composizione amichevole e arbitrale di vertenze commerciali sorte tra imprenditori italiani e ungheresi.
7. la promozione e la tutela dei prodotti italiani ed ungheresi oggetto dell’interscambio fra i due Paesi;
8. l’organizzazione di incontri, seminari, corsi di formazione e specializzazione miranti a favorire l’interscambio fra i due Paesi e le iniziative imprenditoriali anche in paesi terzi;
9. ogni altra attività idonea a raggiungere gli scopi istituzionali della CCIU.
2.2. La CCIU sviluppa il coordinamento e la collaborazione con il sistema Camerale italiano, anche attraverso la realizzazione di progetti ed iniziative comuni.
2.3. La CCIU mantiene i contatti con Autorità, enti, associazioni ed ambienti politici, commerciali, economici e finanziari dei due Paesi, al fine di agevolare i reciproci scambi commerciali.
2.4. La CCIU coopera con l’Ambasciata Italiana in Ungheria, l’Agenzia per la promozione all’estero l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) e con il sistema istituzionale italiano presente in Ungheria al fine di sviluppare i rapporti economici e commerciali tra Italia ad Ungheria.

2.5. La CCIU studia e sottopone alle competenti autorità italiane ed ungheresi i suggerimenti ed i provvedimenti ritenuti utili all’incremento dell’interscambio fra i due Paesi.
2.6. La CCIU cura la pubblicazione di un notiziario contenente il resoconto degli atti camerali e le notizie che possano interessare gli imprenditori italiani ed ungheresi.
2.7. La CCIU svolge ogni altra azione utile al raggiungimento dei propri scopi.

art. 3) SOCI
3.1. Possono essere Soci ordinari della CCIU le persone fisiche e giuridiche che godano dei diritti civili, che svolgano un’attività imprenditoriale o professionale, che esercitino un’arte od un mestiere e che partecipino o intendano partecipare alle relazioni economico-commerciali fra i due Paesi. I Soci ordinari persone giuridiche devono nominare, nella domanda di ammissione, la persona fisica che li rappresenta a tutti gli effetti nella CCIU ed alla quale spetta l’esercizio di tutti i relativi diritti. Le eventuali e successive modifiche della detta rappresentanza devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo della CCIU per la relativa ratifica. Il Consiglio Direttivo della CCIU, per gravi motivi ed a maggioranza di due terzi, può rifiutare la ratifica del rappresentante del Socio ordinario persona giuridica comunicandone le motivazioni allo stesso.
3.2. Sono di diritto Soci onorari della CCIU i Presidenti della CCIU una volta decaduti dalla carica. In via eccezionale il Consiglio Direttivo della CCIU, per meriti particolari nello sviluppo delle relazioni fra i due Paesi, può nominare, a maggioranza di due terzi, altri Soci onorari. I Soci onorari possono essere solamente persone fisiche, non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo né godono di diritto di voto.
3.3. La domanda di ammissione a Socio ordinario deve essere indirizzata in forma scritta al Consiglio Direttivo della CCIU e presentata presso la sede della CCIU. La domanda deve essere corredata da:
1. per le persone giuridiche: documentazione comprovante, ai sensi dell’ordinamento che le regola, la costituzione, la vigenza ed i poteri di rappresentanza delle stesse;
2. per le persone fisiche: documentazione comprovante l’identità, la residenza e/o il domicilio e l’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale o di un’arte o di un mestiere mediante esibizione di copia del certificato d’iscrizione ad un registro ufficiale delle imprese, o attestato equivalente, ad un albo professionale o del codice di identificazione IV A, o di attestazione equivalente che comprovi l’esercizio di un’attività economica.
3.4. Il Consiglio Direttivo della CCIU, esaminata la domanda di ammissione e la documentazione presentata dall’aspirante Socio ordinario, decide insindacabilmente ed inappellabilmente sull’accettazione o meno dell’aspirante Socio ordinario, dandone comunicazione scritta allo stesso. La domanda di ammissione non accettata può essere ripresentata solo decorsi tre mesi dalla data della decisione del Consiglio Direttivo della CCIU. La presentazione della domanda non fa sorgere alcun diritto in capo all’aspirante Socio.
3.5. Il domicilio dei Soci, ai fini dei loro rapporti con la CCIU, è quello indicato nella domanda di ammissione o nelle successive variazioni comunicate per iscritto alla CCIU.

art. 4) QUOTA SOCIALE
4.1. L’accettazione della domanda di ammissione a Socio ordinario comporta l’obbligo di pagare, entro trenta giorni dall’invio della richiesta scritta della CCIU, l’ammontare della quota sociale annuale prevista al momento della presentazione della domanda di ammissione. La somma della quota sociale viene definita dal Consiglio Direttivo e viene applicata dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.
Ai fini della sola legittimità del diritto di voto in seno all’Assemblea dei Soci, la quota sociale annuale dovrà essere comunque versata entro 30 giorni precedenti lo svolgimento dell’Assemblea; qualora il pagamento avvenisse oltre tale termine, il neo associato potrà partecipare all’Assemblea ma senza diritto di voto.
4.2. L’associazione inizia a decorrere dal giorno dell’effettivo pagamento della quota sociale, è annuale e si intende rinnovata automaticamente di anno in anno se non viene disdetta con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo della CCIU entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza dell’anno di iscrizione o dei susseguenti. Decorso tale termine il Socio ordinario è obbligato al pagamento della quota sociale annuale.
4.3. Trascorsi sei mesi dalla richiesta scritta di pagamento (fattura) della quota senza che il pagamento venga effettuato, il Socio ordinario cessa di diritto di essere socio ordinario della CCIU, restando peraltro obbligato al pagamento delle quote sociali arretrate dovute.
4.4. I Soci Onorari sono esenti dall’obbligo di pagare l’ammontare della quota sociale.

Art. 5) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
5.1. I Soci ordinari hanno diritto, qualora in regola con gli obblighi dei Soci, di:
1. usufruire dei servizi e partecipare alle attività della CCIU alle condizioni stabilite dalla stessa;
2. partecipare all’Assemblea dei Soci e votare nella stessa in conformità alle relative norme;
3. essere eletti negli Organi Sociali in conformità alle relative norme;
4. esercitare tutti i diritti e le prerogative previste da questo statuto e dalle altre norme della CCIU;
5. indirizzare richieste scritte al Presidente della CCIU relative all’attività della CCIU.
5.2. I Soci ordinari hanno l’obbligo di:
1. pagare la quota sociale annuale in conformità all’art. 4;
2. sostenere la CCIU nella realizzazione dei suoi scopi;
3. rispettare, senza riserva alcuna, i principi, le regole e le norme stabilite dallo Statuto e dalle altre norme della CCIU e le delibere adottate dagli Organi Sociali.

art. 6) CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
6.1. L’associazione alla CCIU viene a cessare in caso di:
1. morte o perdita dei diritti civili del Socio ordinario persona fisica o del Socio onorario;
2. estinzione o scioglimento senza successore legale del Socio persona giuridica;
3. dichiarazione di fallimento o provvedimento analogo a carico del Socio ordinario od onorario;
4. mancato pagamento della quota sociale dovuta da parte del Socio ordinario moroso ai sensi dell’art. 4.3.
6.2. L’associazione alla CCIU viene a cessare qualora il Socio invii disdetta con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo della CCIU. Fatto salvo il disposto dell’art 4.2, in tal caso l’associazione viene a cessare il giorno successivo alla ricezione della disdetta da parte della CCIU.
6.3. Il Consiglio Direttivo della CCIU può, a maggioranza di due terzi, disporre la cessazione della qualità di Socio ordinario od onorario in caso di gravi violazioni degli obblighi dei Soci o di comportamenti idonei a disonorare la CCIU, lederne la reputazione o renderne di difficile attuazione gli scopi. Tale provvedimento deve essere motivato e comunicato al Socio per iscritto con lettera raccomandata. Il socio di cui sia stata disposta la cessazione può interporre appello entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione, chiedendo l’arbitrato ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.
6.4. La cessazione della qualità di Socio per qualsiasi motivo non comporta il rimborso, neppure parziale o pro quota, della quota sociale pagata né la cessazione dell’obbligo al pagamento delle quote sociali arretrate dovute.

art. 7) ORGANI CAMERALI
7.1. Sono Organi della CCIU:
1. L’Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente della CCIU;
4. I Vicepresidenti;
5. Il Collegio dei Sindaci;
6. Il Tesoriere;
7. Il Segretario Generale
8. Il Collegio dei Probiviri
Nessun compenso è dovuto dalla CCIU per la partecipazione agli Organi Camerali ad eccezione del Segretario Generale.

art. 8) ASSEMBLEA DEI SOCI
8.1. L’Assemblea dei Soci è l’organo supremo della CCIU, è convocata dal Presidente della CCIU e si riunisce almeno una volta all’anno. Le deliberazioni adottate in conformità alla legge ed a questo Statuto dall’ Assemblea dei Soci regolarmente convocata e costituita vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti, dissenzienti od astenuti.
8.2. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della CCIU, salvo che all’ordine del giorno sia prevista l’elezione del Consiglio Direttivo, nel quale caso l’Assemblea dei Soci elegge, fra tutti i partecipanti di cui all’art. 8.3.1, il proprio Presidente all’inizio della riunione.
8.3. Hanno diritto di:
1. partecipare e votare nell’Assemblea dei Soci i Soci ordinari in regola con gli obblighi di cui all’art. 5.2.1;
2. partecipare all’Assemblea dei Soci i Soci onorari ed i membri del Collegio dei Sindaci;
3. partecipare all’Assemblea dei Soci il Segretario Generale della CCIU, che ne redige il verbale, l’Ambasciatore della Repubblica Italiana in Ungheria, il Responsabile della Sezione Economico-Commerciale dell’Ambasciata della Repubblica Italiana in Ungheria, il Console della Repubblica Italiana a Budapest, il Direttore della sede di Budapest dell’Istituto per il Commercio Estero;
8.4. Il Presidente della CCIU ha la facoltà di convocare l’Assemblea dei Soci ogniqualvolta lo ritenga necessario ma è obbligato a convocarla:
1. entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio annuale d’esercizio relativo all’anno precedente e per l’elezione degli Organi Camerali in scadenza la cui nomina spetta all’Assemblea dei Soci.
2. entro trenta giorni dalla relativa delibera del Consiglio Direttivo o dalla relativa richiesta scritta indirizzata al Presidente della CCIU da almeno un terzo dei Soci;
3. nei casi di cui agli artt. 11.3. e 14.5.
8.5. L’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci deve essere inviata via posta elettronica o su espressa richiesta del Socio secondo le modalità differenti o resi disponibili per via informatica. L’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di prima e di seconda convocazione e deve essere inviata agli aventi diritto di cui all’art. 8.3 almeno trenta giorni prima del giorno previsto per lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci. I documenti concernenti i temi oggetto dell’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci devono essere messi a disposizione dei soci entro 8 (otto) giorni lavorativi prima della data fissata per l’Assemblea dei soci in via informatica. Per quei Soci che desiderano avere la versione cartacea, i materiali sono disponibili presso gli uffici della CCIU almeno 8 giorni prima dell’Assemblea.
8.6. Sono di esclusiva competenza dell’Assemblea dei Soci:
1. l’approvazione del bilancio annuale d’esercizio, del programma di attività e del relativo bilancio preventivo, proposto dal Consiglio Direttivo;
2. l’esame e l’approvazione delle relazioni annuali sulla gestione della CCIU presentate dal Presidente della CCIU, dal Tesoriere e dal Collegio dei Sindaci;
3. l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci;
4. l’approvazione dello Statuto della CCIU e le relative modifiche;
5. l’approvazione e la modifica del Regolamento Elettorale e del Codice Etico
6. la decisione di procedere allo scioglimento della CCIU.
8.7. L’Assemblea dei Soci, convocata ai sensi degli art. 8.4 e 8.5, è considerata valida qualora sia presente:
1. in prima convocazione almeno la metà più uno dei Soci;
2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Spetta al Presidente dell’Assemblea dei Soci constatare la regolare costituzione, accertare il diritto dei presenti di partecipare e votare, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci e proclamarne i risultati.
8.8. L’Assemblea dei Soci delibera:
1. a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei Soci presenti qualora la variazione dell’ordine del giorno di cui all’art. 8.5 sia proposta da uno o più dei partecipanti di cui all’art. 8.3.1;
2. a maggioranza del settantacinque per cento dei Soci presenti nei casi di cui all’art. 8.6.4;
3. a maggioranza del cinquanta per cento più uno dei Soci nei casi di cui all’art. 8.6.6;
4. a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti in tutti gli altri casi. In caso di parità la delibera viene considerata non approvata.
Il computo dei voti viene fatto dal Presidente dell’Assemblea dei Soci con l’assistenza del Segretario Generale della CCIU e con il controllo del Collegio dei Sindaci.
8.9. Ciascun Socio ordinario può delegare un altro Socio ordinario a rappresentarlo nell’Assemblea dei Soci mediante delega scritta da inviarsi al recapito postale o al numero di fax indicati dalla CCIU nell’avviso di convocazione. La delega dovrà pervenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dal giorno previsto per lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci. Ciascun Socio ordinario può rappresentare nell’Assemblea dei Soci non più di un altro Socio ordinario.
8.10. Le delibere dell’Assemblea dei Soci devono essere raccolte in un verbale redatto dal Segretario Generale della CCIU e sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea.

art. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo della CCIU, esercita tutti i poteri ordinari e straordinari non espressamente attribuiti ad altri Organi Camerali e provvede alla determinazione degli indirizzi generali di gestione ed amministrazione e dell’assetto organizzativo della CCIU per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2. Il Consiglio Direttivo è composto di undici Consiglieri eletti fra i Soci di cui all’art. 3.1 dall’Assemblea dei Soci per un periodo di tre anni secondo le modalità previste dall’art. 10 e cessa di diritto qualora decadano dalla carica di consigliere almeno 6 membri. Qualora il Consiglio Direttivo cessi di diritto per il caso sopra esposto, il Presidente del Consiglio Direttivo cessante – ovvero in sua vece in caso di particolari impedimenti – il Presidente del Collegio Sindacale, dovrà convocare l’Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dall’art.8 del presente Statuto al fine di procedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dagli art. 9 e 10 del presente Statuto.
9.2. In via eccezionale il Consiglio Direttivo, per meriti particolari nello sviluppo delle relazioni fra i due paesi, può nominare, a maggioranza di due terzi, fino ad un massimo di cinque Consiglieri Onorari. I Consiglieri Onorari rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
9.3. Hanno diritto di:
1. partecipare e votare nel Consiglio Direttivo i Consiglieri eletti ai sensi dell’art. 9.1;
2. partecipare al Consiglio Direttivo i Consiglieri Onorari ed i membri del Collegio dei Sindaci, il Segretario Generale della CCIU, che ne redige il verbale, l’Ambasciatore della Repubblica Italiana in Ungheria, il Responsabile della Sezione Economico-Commerciale dell’Ambasciata della Repubblica Italiana in Ungheria, il Console della Repubblica Italiana a Budapest, il Direttore della sede di Budapest dell’Agenzia per la promozione all’estero l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE)
3. partecipare al Consiglio Direttivo tutte le persone fisiche appositamente invitate dal Consiglio Direttivo.
9.4. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente della CCIU e si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Il Presidente della CCIU ha la facoltà di convocare il Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario ma è obbligato a convocarlo:
1. entro il 20 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio annuale d’esercizio relativo all’anno precedente sottoposto dal Tesoriere;
2. entro il 20 dicembre di ogni anno per l’approvazione del bilancio annuale preventivo relativo all’anno successivo sottoposto dal Tesoriere e della relazione programmatica per l’anno successivo sottoposta dal Presidente della CCIU;
3. entro quindici giorni dalla relativa richiesta inviata per iscritto indirizzata al Presidente della CCIU da almeno un terzo dei Consiglieri.
9.5. L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di convocazione e deve essere inviata agli aventi diritto di cui all’art. 9.3. almeno dieci giorni prima del giorno previsto per lo svolgimento del Consiglio Direttivo. Qualsiasi vizio nella convocazione del Consiglio Direttivo si intende sanato qualora al relativo Consiglio Direttivo partecipi la totalità degli aventi diritto. In casi eccezionali di particolare urgenza il Presidente può richiedere ai Consiglieri, anche tramite posta elettronica, i loro consenso ad adottare una delibera del Consiglio, al di fuori delle ordinarie sedute ed a prescindere dalla regolare convocazione, tramite la espressione del voto a distanza anche via posta elettronica. In tale caso la delibera sarà valida qualora tutti i consiglieri abbiano acconsentito alla richiesta del Presidente.
9.6. I Consiglieri non possono delegare a terzi né ad altri membri del Consiglio Direttivo l’esercizio delle loro funzioni.
9.7. Il Consiglio Direttivo, convocato ai sensi dell’art. 9.3, è considerato valido qualora sia presente la metà più uno dei Consiglieri e delibera, salvo diversamente prescritto, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità il voto del Presidente della CCIU decide la maggioranza. Il voto è palese e per alzata di mano salvo che, prima della votazione, venga richiesto da almeno un Consigliere di procedere al voto segreto ed in forma scritta, nel qual caso il voto del Presidente della CCIU non decide la maggioranza in caso di parità e in tal caso la delibera viene considerata non approvata. Il computo dei voti viene fatto dal Presidente della CCIU con l’assistenza del Segretario Generale della CCIU.
Qualora uno o più Consiglieri siano impossibilitati a partecipare fisicamente alla seduta del consiglio, previa notifica (anche via posta elettronica) al Segretario generale entro le 24 ore precedenti, sarà ammessa la partecipazione alla riunione e la votazione delle relative delibere anche in via telematica, così come sarà possibile esprimere in forma scritta la propria valutazione/votazione sui punti specifici inseriti all’interno dell’ordine del giorno notificato ai consiglieri nei 10 giorni precedenti la seduta del consiglio, qualora non fosse possibile la partecipazione diretta o in via telematica ma purché siano presenti almeno la metà dei consiglieri in carica.
Per atti e/o delibere che presentino carattere di necessità ed urgenza tali da renderne necessaria l’approvazione o meno in via preliminare precedentemente alla data prevista per la successiva seduta consiliare, la richiesta di approvazione potrà essere inviata via posta elettronica dal Segretario Generale e votata con la stessa formalità da parte della maggioranza dei Consiglieri aventi diritto.
Tale decisione dovrà poi essere formalmente ratificata durante la successiva seduta consiliare.
9.8. Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere raccolte in un verbale redatto dal Segretario Generale della CCIU e sottoscritto dal Presidente della CCIU.
9.9. Il Consiglio Direttivo provvede ad inviare ad Assocamerestero e, per il tramite dell’Ambasciata
Italiana in Ungheria, al Ministero del Commercio Internazionale della Repubblica italiana:
1. entro trenta giorni dall’approvazione, copia dei documenti di cui agli artt. 8.6.1 e 8.6.2;
2. entro trenta giorni dall’approvazione, copia della relazione programmatica sull’attività della CCIU approvata dal Consiglio Direttivo;
3. entro il 31 gennaio di ogni anno, un elenco dei Soci al 31 dicembre dell’anno precedente con indicazione delle variazioni rispetto all’elenco precedente.

art. 10) ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
10.1. L’Assemblea dei Soci elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo cosi eletto rimane in carica sino al termine del mandato e/o sino all’effettivo insediamento del nuovo Consiglio Direttivo in caso di scioglimento dello stesso prima dei termini del mandato triennale o della procedura di elezione del nuovo consiglio al termine del mandato triennale.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio, durante il regime transitorio di cui sopra, il Consiglio Direttivo uscente sarà demandato alla gestione dei soli atti di ordinaria amministrazione necessari per garantire il regolare funzionamento della CCIU in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti.
10.2. I risultati dell’elezione del Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea dei Soci devono venire, al termine delle procedure di voto, dichiarati validi dal Collegio dei Sindaci.
10.3. Il membro più votato del neoeletto Consiglio Direttivo – ovvero nel caso di particolari impedimenti – il Presidente del Collegio Sindacale, ha l’onere di convocare il primo consiglio direttivo avvalendosi dell’aiuto del Segretario generale entro un lasso temporale fra i 30 ed i 60 giorni successivi alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.
Alla prima seduta del neoeletto Consiglio Direttivo, si dovrà procedere all’elezione del Presidente e degli altri componenti previsti in seno al consiglio direttivo stesso.
A decorrere dal giorno della seduta di formazione, i componenti del nuovo consiglio direttivo rispondono collegialmente per il funzionamento regolare della Camera.
Nel caso in cui durante la seduta di formazione i componenti del nuovo consiglio non siano in grado di eleggere i propri organi interni (Presidente, Vice Presidenti, Tesoriere), il ruolo di Presidente ad interim sarà ricoperto dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

art. 11 CESSAZIONE DELLA QUALITÁ DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
11.1. La qualità di membro del Consiglio Direttivo viene a cessare di diritto in caso di:
1. decorso del termine di cui all’art. 10.1.;
2. cessazione della qualità di Socio Ordinario ai sensi dell’art. 6;
3. assenza a tre Consigli Direttivi consecutivi o a cinque Consigli Direttivi nel corso di ciascun anno a partire dalla data di elezione
4. morte o perdita dei diritti civili
In tali casi, ad eccezione del caso di cui al punto 1., la sostituzione avviene secondo l’art. 11.4.
11.2 Nel caso di dimissioni del membro del Consiglio Direttivo, che devono essere comunicate per iscritto al Presidente della CCIU, e qualora non si verifichi la fattispecie di cui all’art. 11.3, la sostituzione viene determinata ai sensi dell’art. 11.4 ed 11.5
11.3 Qualora la cessazione della qualità di membro del Consiglio Direttivo riguardi un numero di membri non inferiore a sei, le norme di quest’articolo relative alla sostituzione non si applicano, tutti i rimanenti membri del Consiglio Direttivo cessano di diritto ed il Presidente della CCIU deve convocare entro trenta giorni l’Assemblea dei Soci che procederà all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. l0. Tra la data di convocazione e la data dello svolgimento dell’Assemblea dei Soci non deve intercorrere un periodo superiore a trenta (30) giorni.
11.4. Qualora un membro del Consiglio Direttivo non rappresenti più il Socio ordinario attraverso il quale è stato eletto, o in caso di cessazione della qualità di Socio ordinario dello stesso, il membro del Consiglio Direttivo non cessa il proprio incarico se viene a rappresentare entro 60 (sessanta) giorni un diverso Socio ordinario. Il Socio ordinario precedentemente rappresentato ha tuttavia facoltà di nominare un proprio nuovo rappresentante con diritto di partecipazione al Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.
11.5. Qualora un membro del Consiglio Direttivo decada ai sensi dell’art. 11.1 oppure rassegni le proprie dimissioni ai sensi dell’art. 11.2, il Presidente del Consiglio Direttivo, nei 60 (sessanta) giorni dall’effettiva decadenza del membro ai sensi dell’art. 11.4, sentito il Collegio dei Sindaci in relazione ad eventuali motivi di ineleggibilità sopravvenuti, nomina a far parte del Consiglio Direttivo quale nuovo membro il primo candidato non eletto alle precedenti elezioni, vale a dire il candidato che abbia ottenuto nel corso delle precedenti elezioni il maggior numero di voti tra i non eletti. Il provvedimento di nomina a mezzo della segreteria deve essere comunicato, anche a mezzo di posta elettronica, al nominato al più presto ed in ogni caso non oltre 30 (trenta) giorni dalla nomina. Il legittimato al subentro dovrà nello stesso termine di 30 (trenta) giorni inviare comunicazione anche via e-mail manifestando la propria disponibilità ad assumere la carica. Qualora il legittimato al subentro non dovesse manifestare tale disponibilità ovvero non avesse più i requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo entro i successivi 30 (trenta) giorni provvede alla nomina del secondo dei non eletti e così via sino al termine della lista dei candidati effettivamente votati durante la precedente assemblea dei soci. Qualora nessuno dei non eletti risultasse disponibile al subentro ovvero non avesse più i requisiti richiesti, non avverrà alcuna sostituzione in seno al Consiglio Direttivo, e lo stesso procederà secondo quanto previsto dall’art. 9.1 in caso di cessazione dalla carica di almeno sei membri del Consiglio”.

art. 12) IL PRESIDENTE DELLA CCIU
12.1. Il Presidente della CCIU è il legale rappresentante della CCIU, gli spetta di fronte ai terzi ed in giudizio la firma sociale e viene eletto fra i Consiglieri dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice nella sua prima riunione.
12.2. Il Presidente della CCIU rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
12.3. Il Presidente della CCIU ha compiti di impulso e di promozione dell’attività della Camera nell’ambito delle funzioni di governo e di indirizzo generale del Consiglio Direttivo di cui all’art. 9.1 e si avvale dell’assistenza, anche singola, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri, a cui può affidare incarichi specifici. Il Presidente della CCIU riferisce annualmente all’Assemblea dei Soci sulla gestione della CCIU e sottopone entro il 20 dicembre al Consiglio Direttivo per l’approvazione la relazione programmatica sull’attività della CCIU per l’anno successivo.
12.4. Il Presidente della CCIU prepara l’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo secondo le necessita della CCIU per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2. Qualora almeno tre Consiglieri richiedano per iscritto e con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data ultima prevista per l’invio dell’avviso di convocazione l’inserimento di specifici argomenti negli ordini del giorno dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, il Presidente è obbligato ad inserirli.
12.5. Si applicano al Presidente della CCIU le norme dell’art. 11 relative alla cessazione della qualità di membro del Consiglio Direttivo. In tal caso la convocazione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei Soci nel caso di cui all’art. 11.3. deve essere fatta dal Vicepresidente anziano disponibile o in mancanza dal Presidente del Collegio dei Sindaci. Nel caso in cui il Presidente si dimetta o decada dalla sua carica, il Consiglio Direttivo procederà alla successiva seduta ad eleggere un nuovo presidente a maggioranza di due terzi.

art. 13) I VICEPRESIDENTI
13.1. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione e su proposta del Presidente della CCIU, elegge a maggioranza di due terzi sino ad un massimo di tre Vicepresidenti.
13.2. I Vicepresidenti rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
13.3. I Vicepresidenti hanno il compito di fornire un’assistenza continua al Presidente della CCIU nello svolgimento dei compiti di cui all’art. 12.3. e sostituiscono il Presidente della CCIU in caso di impedimento, assenza o specifica delega del Presidente della CCIU. Qualora il Presidente della CCIU non indichi in maniera specifica quale Vicepresidente lo sostituisca, la sostituzione spetta di diritto al Vicepresidente più anziano disponibile, intendendosi per tale colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d’età.
13.4. Si applicano ai Vicepresidenti le norme dell’art. 11 relative alla cessazione della qualità di membro del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui un Vicepresidente si dimetta o decada dalla sua carica, il Consiglio Direttivo procederà alla successiva seduta ad eleggere un nuovo vicepresidente a maggioranza di due terzi.

art. 14) IL COLLEGIO DEI SINDACI
14.1. Il Collegio dei Sindaci è l’organo di controllo della CCIU ed esercita il controllo sull’amministrazione della CCIU, la correttezza e congruità della gestione contabile e della relativa rendicontazione, verifica l’esistenza, lo svolgimento e l’efficacia dei sistemi di controllo interni della CCIU e vigila sull’osservanza delle normative a cui è sottoposta la CCIU.
Il Collegio dei Sindaci deve effettuare, sia individualmente che collegialmente o tramite altri soggetti che abbiano i necessari requisiti professionali, accertamenti periodici e può in ogni momento eseguire o far eseguire ispezioni.
Di qualsiasi attività di controllo esercitata dal Collegio dei Sindaci ai sensi di questo articolo deve essere compilato un verbale sottoscritto dalle persone che hanno eseguito il controllo e dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
Il Collegio dei Sindaci riferisce annualmente all’Assemblea dei Soci sui risultati della sua attività di controllo sulla gestione della CCIU.
14.2. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci per un periodo di tre anni ed elegge nella prima riunione il Presidente del Collegio dei Sindaci.
I membri del Collegio dei Sindaci non possono essere Soci della CCIU e devono possedere un curriculum professionale che li renda idonei allo svolgimento delle loro funzioni.
Il Collegio dei Sindaci rimane in carica sino al termine del mandato e/o sino all’effettivo insediamento del nuovo Consiglio dei Sindaci in caso di scioglimento dello stesso prima dei termini del mandato triennale o della procedura di elezione del nuovo consiglio al termine del mandato triennale.
14.3. Il Collegio dei Sindaci è convocato e presieduto dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Il Presidente ha la facoltà di convocare il Collegio dei Sindaci ogniqualvolta lo ritenga necessario ma è obbligato a convocarlo:
1. entro il 31 marzo di ogni anno per esprimere un parere sull’approvazione del bilancio annuale d’esercizio relativo all’anno precedente sottoposto dal Tesoriere al Consiglio Direttivo;
2. entro dieci giorni dalla relativa richiesta scritta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri o da ciascun membro del Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei Soci.
14.4. L’avviso di convocazione del Collegio dei Sindaci deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di convocazione e deve essere inviata ai membri almeno sette giorni prima del giorno previsto per lo svolgimento del Collegio dei Sindaci.
Qualsiasi vizio nella convocazione del Collegio dei Sindaci si intende sanato qualora al relativo Collegio dei Sindaci partecipi la totalità degli aventi diritto.
14.5. La qualità di membro eletto del Collegio dei Sindaci viene a cessare di diritto in caso di:
1. decorso del termine di cui all’art. 14.2.;
2. morte o perdita dei diritti civili;
3. assenza per qualunque motivo a tre riunioni consecutive o a sei nel corso di un anno del Collegio dei Sindaci.
4. dimissioni da comunicarsi per iscritto al Presidente del Collegio dei Sindaci.
In tutti questi casi, ad eccezione del caso di cui al punto 1., entrerà in carica in sostituzione il primo dei non eletti all’ultima Assemblea.
Qualora nessuno dei non eletti risultasse disponibile al subentro ovvero non ne avesse più i requisiti ovvero non vi fossero non eletti, è data facoltà al Collegio dei Sindaci di cooptare all’unanimità nella carica un nuovo membro, purché in linea con i requisiti di cui all’art. 14.2
La successiva Assemblea procederà alla sostituzione.

art. 15) TESORIERE
15.1 Il Tesoriere controlla e gestisce i fondi della CCIU e viene eletto fra i Consiglieri dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione a maggioranza di due terzi. Nel caso in cui il Tesoriere si dimetta o decada dalla sua carica, il Consiglio Direttivo procederà alla successiva seduta ad eleggere un nuovo tesoriere a maggioranza di due terzi.
15.2. Il Tesoriere rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
15.3. I fondi della Camera, con eccezione di una somma da tenersi pronta per i normali fabbisogni di cassa, e che viene fissata dalla Presidenza, vengono versati e mantenuti presso primari ed autorizzati Istituti di Credito.
15.4. Il Tesoriere dispone e gestisce questi fondi sulla base relative delle istruzioni, che devono portare
la firma comune del Presidente o di un Vice-Presidente, e del Segretario Generale.
15.5. Il Tesoriere, in caso di impedimento o assenza, viene sostituito da un Vice Presidente appositamente indicato dal Presidente della CCIU.
15.6. Il Tesoriere può autorizzare il Segretario Generale a disporre dei fondi autonomamente, secondo i criteri indicati dal Presidente della CCIU.

art. 16) SEGRETARIO GENERALE
16.1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente della CCIU e la nomina deve riportare il gradimento del Ministero dello Sviluppo Economico, su conforme parere dal Ministero degli Affari Esteri.
16.2. Al Segretario Generale è affidata la direzione amministrativa e gestionale della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli Organi camerali, ad eccezione del Collegio dei Sindaci.
16.3. Il Segretario Generale è il capo del personale della Camera, ed esercita i diritti di datore di lavoro nei confronti dei dipendenti della CCIU. Il Segretario Generale attua le decisioni degli Organi camerali nonché le istruzioni della Presidenza. Il Segretario Generale svolge la sua attività con la massima diligenza.
16.4. Agli effetti della sua responsabilità firma con il Presidente gli atti amministrativi della Camera.
16.5. Il Segretario Generale non può essere Socio e non può dedicarsi ad affari commerciali. La remunerazione è fissata dal Consiglio Direttivo.
16.6. L’incarico del Segretario Generale può essere revocato a maggioranza relativa in base alla decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 17) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
17.1 Al fine di monitorare l’effettiva aderenza ai principi contenuti all’interno del Codice Etico da parte di tutti gli associati alla CCIU, viene costituito un Collegio dei Probiviri (CdP) composto dai seguenti membri:
– Presidente del Collegio Sindacale della CCIU
– un rappresentante dell’Ambasciata della Repubblica Italiana in Ungheria che eserciterà la presidenza del CdP senza diritto di voto, con il compito di assicurare il corretto espletamento delle funzioni del Collegio.
– tre rappresentanti dei soci della CCIU da eleggersi a maggioranza semplice da parte del Consiglio Direttivo all’interno dei soci non eletti all’interno del consiglio stesso, purché’ aventi i requisiti previsti dall’art. 14 del Codice Etico.
– Il Segretario Generale della CCIU, al quale spetterà l’onere di verbalizzazione delle sedute del CdP, ma senza diritto di voto sulle delibere del CdP stesso.
17.2 Le funzioni del CdP sono di carattere meramente consultivo, limitato alla valutazione preventiva di potenziali casi di condotta di soci della CCIU non conformi a quanto previsto all’interno del Codice Etico, di cui il Consiglio Direttivo venga direttamente o indirettamente a conoscenza e per i quali richieda una parere non vincolante al CdP stesso.
17.3 La convocazione del CdP avverrà a cura del Presidente del Collegio Sindacale ogniqualvolta ritenga ne ricorrano gli estremi ai sensi dell’art. 17.2, previa delibera a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo al quale deve essere preliminarmente illustrato il caso a cura dello stesso Presidente del Collegio Sindacale.

art. 18) ARBITRATO
18.1. Qualora, in relazione a qualsiasi questione connessa con l’attività della CCIU, sorga una controversia tra Soci il Presidente della CCIU deve esperire un tentativo di composizione amichevole della controversia. Qualora tale tentativo non abbia successo, competente a decidere sulla controversia è un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna parte ed il terzo, che svolge le funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri nominati dalle parti. Qualora i due arbitri nominati dalle parti non raggiungano entro sette giorni dalla loro nomina un accordo sulla nomina del terzo arbitro, quest’ultimo viene nominato dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
18.2. Qualora, in relazione a qualsiasi questione connessa con l’attività della CCIU, sorga una controversia tra i Soci e la CCIU o qualora uno o più Soci ritengano illegittimo un provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo o una delibera dell’Assemblea dei Soci, competente in via esclusiva a decidere sulla controversia o sull’illegittimità è un collegio arbitrale composto e nominato ai sensi dell’art. 18.1.
18.3. L’arbitrato deve essere richiesto dal socio per iscritto al Presidente del Collegio dei Sindaci entro trenta giorni dall’insorgere della controversia o dall’approvazione del provvedimento del Consiglio Direttivo o dalla delibera dell’Assemblea dei Soci a cui si riferisce. Il Presidente del Collegio dei Sindaci, verificato l’insuccesso del tentativo di composizione amichevole della controversia di cui all’art. 18.1 ove previsto, richiede per iscritto entro cinque giorni alle parti coinvolte la nomina dei due arbitri. Tale nomina deve avvenire per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta e da tale termine decorrono i sette giorni previsti dall’ art. 18.1. per la nomina del terzo arbitro. Il Collegio Arbitrale è insediato al momento della nomina del terzo arbitro.
18.4. Il Collegio Arbitrale decide inappellabilmente secondo la legge ungherese o all’occorrenza secondo equità ed entro il termine di sessanta giorni dal suo insediamento ai sensi dell’art. 18.3.

art. 19) DISPOSIZIONI VARIE
19.1 La lingua procedurale della CCIU è la lingua italiana.
19.2 L’esercizio sociale annuale della CCIU va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
19.3 Per tutto quanto qui non previsto o disciplinato si farà riferimento alla legge ungherese ed alla prassi, in quanto compatibile, adottata da Assocamerestero.
19.4 Le modifiche statutarie approvate dall’Assemblea ai sensi dell’art. 8.6.4 devono essere inviate al Ministero del Commercio Internazionale per approvazione.
19.5 In caso di scioglimento od estinzione dell’Associazione, approvato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 8.6.6, si deve avviare una procedura di liquidazione dell’attivo camerale. Il liquidatore è individuato in un Socio designato dall’Ambasciata d’Italia. Egli curerà l’incasso dei crediti e l’estinzione dei debiti. L’attivo residuo dalla procedura di liquidazione non è in alcun modo disponibile ai soci camerali.

 

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