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Regolamento Elettorale

della Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria

Regolamento Elettorale della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria

art. 1) SCOPO
Il presente Regolamento Elettorale disciplina le procedure elettorali previste dall’art. 8.6.3. dello Statuto della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria o, in forma abbreviata, Statuto della CCIU.

art. 2) ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Assemblea dei Soci elegge ogni tre anni, con voto segreto ed esercitato in forma scritta, i membri del Consiglio Direttivo ai sensi degli art. 8.6.3, 9.1. e 10. dello Statuto della CCIU.

Hanno diritto di voto nell’elezione del Consiglio Direttivo i Soci ordinari in regola con gli obblighi di cui all’art. 5.2.1. dello Statuto della CCIU.

Hanno diritto di candidarsi nell’elezione del Consiglio Direttivo i rappresentanti dei Soci ordinari in regola con gli obblighi di cui all’art. 5.2.1. della Statuto della CCIU. La dichiarazione di candidatura deve contenere il curriculum professionale ed il programma del candidato, oltre all’autocertificazione di non avere carichi giudiziali passati in giudicato ai sensi dell’art.14 del Codice Etico, e deve pervenire, su apposito modulo predisposto dalla CCIU, presso la CCIU almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Sindaci entro cinque giorni dalla scadenza del limite di cui all’art. 2.3. deve pronunciarsi sulla validità delle candidature presentate, sentito il parere del Collegio dei Probiviri qualora venissero sollevati casi di potenziale incompatibilità ai sensi dell’art. 14 del Codice Etico. Contro tale decisione del Collegio dei Sindaci ciascun candidato può entro due giorni richiedere un arbitrato ed il Collegio Arbitrale deve insediarsi e decidere sul ricorso entro cinque giorni dall’insediamento. Ai fini di questo comma, i termini relativi all’insediamento del Collegio Arbitrale previsti dall’art. 18.3. dello Statuto della CCIU sono ridotti della metà. Il Collegio dei Sindaci redige una lista, in ordine alfabetico di cognome, dei candidati che sarà liberamente consultabile da ciascun Socio presso la CCIU.

Le schede di voto devono essere composte di tre colonne e dovranno riportare in ciascuna colonna:
1. il cognome e nome di tutti i candidati in ordine alfabetico per cognome;
2. il nome del Socio ordinario persona giuridica rappresentato da ciascun candidato che non sia un Socio ordinario persona fisica;
3. uno spazio ove il voto di preferenza.

I Soci esprimeranno nella scheda di voto la preferenza e potranno indicare sino ad un massimo di undici preferenze individuali. Le schede di voto dovranno essere introdotte in un’urna sigillata posta in maniera ben visibile sul tavolo del Presidente dell’Assemblea dei Soci.
In merito all’art. 8.9 dello Statuto della CCIU è da intendersi che ogni persona fisica presente in Assemblea dei Soci può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto, in rappresentanza o per delega di altre persone fisiche o giuridiche.

Risulteranno eletti al Consiglio Direttivo gli undici candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi. Qualora, a causa di una parità nel numero dei voti validi, non sia possibile formare una lista di soli undici eletti, si procederà nei seguenti modi all’individuazione dei candidati eletti:
1. voto di ballottaggio nella stessa Assemblea fra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti comprensivo dell’undicesimo posto;
2. qualora per qualsiasi motivo il sistema di cui all’art. 2.8.1 non possa realizzarsi, risulteranno eletti i candidati anziani, intendendosi per tali coloro che sono associati da più tempo alla camera o, in caso di parità di associazione, il più anziano d’età.

Il computo dei voti dell’elezione del Consiglio Direttivo viene fatto dal Presidente dell’Assemblea dei Soci con l’assistenza del Segretario Generale della CCIU e con il controllo del Collegio dei Sindaci alla presenza di un notaio. I risultati dell’elezione del Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea dei Soci devono venire, al termine delle procedure di voto e del relativo computo, dichiarati validi dal Collegio dei Sindaci. Contro tale decisione del Collegio dei Sindaci ciascun candidato può entro dieci giorni richiedere un arbitrato.

Nel caso in cui il numero dei candidati non raggiungesse il numero del 12, il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per 6 mesi successivi. Questa procedura si ripete finché non siano a disposizione 12 candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo.

art. 3) ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI
– L’Assemblea dei Soci elegge ogni tre anni, con voto segreto ed esercitato in forma scritta, i membri del Collegio dei Sindaci ai sensi dell’art. 8.6.3 e 14.2. dello Statuto della CCIU e sulla base di una lista di almeno quattro candidati presentata dal Presidente del Collegio dei Sindaci uscente. Nel caso in cui il numero dei candidati non raggiungesse il numero del quattro, Il Collegio dei Sindaci in uscita rimane in carica per 6 mesi consecutivi. Questa procedura si ripete finché non stiano a disposizione 4 candidati per l’elezione del Collegio dei Sindaci.

– Hanno diritto di voto nell’elezione del Collegio dei Sindaci i Soci ordinari in regola con gli obblighi di cui all’art. 5.2.1. dello Statuto della CCIU.

– Le schede di voto devono riportare in ordine alfabetico il cognome e nome, la nazionalità, la data di nascita, la residenza e/o il domicilio e la professione abituale di ciascun candidato ed uno spazio ove esprimere la preferenza.

– I Soci esprimeranno nella scheda di voto sino ad un massimo di tre preferenze. Le schede di voto dovranno essere introdotte in un’urna sigillata posta in maniera ben visibile sul tavolo del Presidente dell’Assemblea dei Soci.

– Saranno dichiarati eletti i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità fra più candidati, l’Assemblea dei Soci procederà immediatamente al ballottaggio fra gli stessi. Il computo dei voti dell’elezione del Collegio dei Sindaci viene fatto dal Presidente dell’Assemblea dei Soci con l’assistenza del Segretario Generale della CCIU e con il controllo del Collegio dei Sindaci uscente. I risultati dell’elezione del Collegio dei Sindaci da parte dell’Assemblea dei Soci devono venire, al termine delle procedure di voto e del relativo computo, dichiarati validi dal Collegio dei Sindaci uscente. Contro tale decisione del Collegio dei Sindaci uscente ciascun candidato può entro dieci giorni richiedere un arbitrato.

art. 4) DISPOSIZIONI VARIE
4.1. In caso di incertezza o contestazioni, la validità delle schede di voto e delle relative preferenze ai fini del computo dei voti di cui agli art. 2. e 3. viene decisa a maggioranza dal Presidente dell’Assemblea dei Soci, dal Segretario Generale della CCIU e dai membri del Collegio dei Sindaci.
4.2. Per tutto quanto qui non previsto o disciplinato si farà riferimento alla legge ungherese ed alla prassi, in quanto compatibile, adottata da Assocamerestero.

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