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Codice Etico

Il Codice Etico della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria (CCIU)

Il Codice Etico della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria (CCIU)

Art. 1.
Il Codice Etico è un accordo istituzionale volontario, stipulato tra i Soci ed approvato dall’Assemblea Generale al fine di regolamentare eticamente i rapporti tra di essi e tra CCIU ed i propri interlocutori.

Art. 2.
Il Codice Etico deve costituire uno strumento normativo in grado di definire stabilmente i comportamenti dei singoli, certificando l’adesione della CCIU e dei suoi Soci e dei propri dipendenti all’insieme dei valori etici costituenti la finalità di CCIU. L’eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Art. 3.
La regolamentazione oggetto del presente Codice è diretta altresì a promuovere, realizzare e tutelare, nel generale interesse, la correttezza dell’operato della CCIU e la sua conseguente considerazione nei confronti della collettività, dello Stato, dell’opinione pubblica ed in genere di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti di collaborazione od operino nell’interesse di CCIU.

Art. 4.
L’appartenenza alla CCIU implica l’osservanza della normativa giuridica generale vigente nonché l’accettazione e la piena adesione non soltanto allo Statuto della CCIU, ma anche al presente Codice Etico. Ogni Socio prende visione ed accetta il presente Codice, esprimendo l’impegno a non ostacolare in nessun modo il lavoro degli organi (L’Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri) preposti alla salvaguardia della sua effettività. In nessun caso il perseguimento degli interessi della CCIU può giustificare attività in conflitto con le leggi generali ed i regolamenti attuativi vigente nel territorio ungherese.

Art. 5.
Come persone, i Soci sono eticamente responsabili verso loro stessi e verso la CCIU, pertanto i Soci si impegnano:

a) come imprenditori
– a rispettare compiutamente leggi,
– a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
– ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
– a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione;
– a considerare la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;

b) come soci
– a partecipare alla vita associativa;
– a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l’interesse dell’intera categoria e della CCIU;
– ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti e conflittuali;
– a rispettare le direttive che la CCIU deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
– ad informare tempestivamente la CCIU di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri Soci e/o con la CCIU.

Art. 6.
Il Codice riflette l’impegno dei Soci all’osservanza delle leggi vigenti ma anche la volontà di operare, in ogni profilo concreto della loro azione, secondo trasparenti e corrette norme di comportamento. In particolare i Soci riconoscono la propria responsabilità nel garantire che le necessarie risorse umane e finanziarie vengano reperite in maniera etica, professionale e trasparente.

Art. 7.
Nello svolgimento delle proprie attività i Soci non devono commettere azioni capaci di danneggiare o compromettere i valori e l’immagine che caratterizzano la CCIU e il suo buon nome, né la sua progettualità, ossia le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi.

Art. 8.
I Soci e gli Organi Direttivi si impegnano a non far pervenire a CCIU contributi che, per le caratteristiche politiche, culturali ed economiche del donatore potrebbero pregiudicare l’indipendenza della CCIU.

Art. 9.
I rappresentanti della CCIU, i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale, nonché i membri del Collegio Sindacale si impegnano a:
– assumere gli incarichi per spirito di servizio verso i Soci, la CCIU ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti;
– mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti dei Soci e delle istituzioni, assumendo sempre un atteggiamento di terzietà rispetto ad ogni posizione politica;
– seguire le direttive della CCIU, contribuendo al dibattito, ma mantenendo integra l’unità della CCIU verso il mondo esterno;
– fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
– trattare i Soci con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
– mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell’attività legislativa ed amministrativa;
– coinvolgere effettivamente gli organi decisori della CCIU per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
– rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa alla CCIU; oppure ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa;
– svolgere il loro mandato nell’interesse della CCIU e dei Soci nel rispetto delle linee di indirizzo che i Soci sono tenuti a fornire;
– garantire la integrità delle informazioni finanziarie, a supporto di una corretta ed accurata gestione economica della CCIU stessa ed in ottemperanza all’obbligo di piena trasparenza e chiarezza verso gli Associati, tutelando altresì il diritto di accesso alle informazioni a chiunque ne abbia titolo in coerenza con le disposizioni legislative in essere.

Art. 10
Rapporti con Fornitori e Partners:
I processi di selezione e scelta di Fornitori e Partners di beni e/o servizi richiesti per garantire l’ottimale svolgimento dell’attività della CCIU, devono essere improntati alla ricerca della massima utilità per la CCIU ed i propri Associati attraverso un processo gestionale che garantisca trasparenza ed efficacia del processo di acquisto da parte degli enti interni e/o esterni preposti. A tal fine chiunque sia stato delegato a gestire i processi di cui sopra per nome e/o per conto della CCIU è tenuto ad adottare i seguenti comportamenti nei rapporti con Fornitori e Partners:
– Rispettare ed applicare, qualora previste in relazione al singolo atto, le normative legislative vigenti e/o i codici commerciali attinenti al tipo di transazione in essere;
– Osservare scrupolosamente una procedura che garantisca agli organi direttivi di scegliere il fornitore all’interno di una rosa alternativa di almeno 3 aziende. La gestione del tender sarà a cura del Segretario Generale e l’approvazione del vincitore dovrà essere validata dal Tesoriere. Qualora ciò non fosse possibile in relazione alla particolare specificità del bene e/o servizio richiesto e/o per l’entità modesta della spesa prevista (inferiore ai 1.000 euro), la deroga dovrà essere approvata per iscritto (anche via posta elettronica) dal Tesoriere della CCIU;
– Rifiutare qualsiasi forma di pressione e/o regalia di qualsiasi natura da parte di fornitori e partners, potenzialmente finalizzata a derogare alla stretta osservanza della procedura interna di cui sopra;
– Astenersi dal sollecitare e/o ricevere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità da fornitori e partners. Analogamente, dovrà essere assunta tempestivamente ogni opportuna iniziativa finalizzata a rifiutare omaggi o altra forma di benefici ricevuti e/o ricevibili da fornitori e partners, dandone successiva comunicazione al proprio superiore e/o al Consiglio Direttivo;
– Astenersi dal concludere accordi e/o transazioni in potenziale conflitto di interessi con le finalità perseguite dalla CCIU e/o a mero vantaggio di singoli associati con pregiudizio per l’interesse generale della CCIU.

Per importi di spesa inferiori ai 1.000 (mille) euro, la spesa dovrà essere approvata dal Tesoriere; per importi superiori ai 1.000 (mille) euro e sino alla concorrenza di 10.000 (diecimila) euro, il relativo ordine dovrà essere approvato dal Presidente della CCIU, mentre per importi di spesa superiori ai 10.000 (diecimila) euro, l’autorizzazione dovrà pervenire dal Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza semplice.

Art. 11
Trattamento dei dati personali e Riservatezza delle informazioni acquisiti durante l’esercizio delle attività camerali:
“I soci e gli organi direttivi della CCIU, all’interno del quadro normativo di riferimento – se esistente ed applicabile – si impegnano a proteggere la confidenzialità delle informazioni “sensibili” (non altrimenti già di pubblico domino attraverso atti e/o documenti comprovantemente già noti a terzi) relative ai propri associati ed alle aziende da loro rappresentate acquisite in ragione della propria partecipazione ad attività interne alla CCIU e/o per conto della CCIU stessa, astendosi dal rappresentarle a terzi senza esplicito consenso della parte/i interessata/e, salvo il caso in cui la divulgazione di tali informazioni sia richiesta per legge.
L’eventuale trattamento di dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza, nei limiti di cio’ che si rendesse necessario per scopi determinati, espliciti e legittimi; la conservazione degli stessi sarà comunque circoscritta entro periodi di tempo non superiori a quelli necessari agli scopi della raccolta.

Art. 12
Qualsiasi attività oppure atteggiamento non in linea con il contenuto del presente Codice Etico può comportare con sé la decadenza dalla qualità di socio e/o dalle cariche istituzionali eventualmente ricoperte all’interno degli Organi Direttivi della CCIU, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale inosservanza. A tal fine si invitano i soci ed i dipendenti della CCIU a segnalare tempestivamente ed in maniera circostanziata al Consiglio Direttivo ovvero al Comitato di Sorveglianza qualsiasi condotta che possa costituire una possibile violazione delle disposizioni previste nel presente Codice, astenedosi invece dal diffondere a terzi informazioni non comprovate e potenzialmente lesive dell’immagine, degli interessi e della onorabilità del singolo socio e, di riflesso, della intera CCIU.

Art. 13
Gestione della contabilità:
Gli organi interni alla CCIU preposti alla gestione finanziaria della associazione, si impegnano altresì
a promuovere la massima trasparenza, affidabilità e correttezza delle informazioni relative alla contabilità della CCIU, avendo in particolare cura che:
– Ogni operazione e transazione sia regolarmente registrata, autorizzata, verificabile, legittima,
coerente con gli impegni di spesa assunti e congrua nella sua entità.
– Ogni operazione/spesa registrata, deve avere un adeguato supporto documentale (documenti relativi al processo autorizzativo originante la stessa, fatture/ricevute comprovanti l’effettività e l’entità della spesa sostenuta, eventuali documenti di comparazione con altre offerte ricevute al fine di validare la congruità dell’importo), tale da consentirne possibili attività di verifica interna ex post.

Art. 14
Eleggibilità dei Soci a funzioni rappresentative/direttive/ di garanzia:
Fermi restando i dettami previsti dagli art 3 dello Statuto e dall’art 2 del Regolamento elettorale, il profilo dei Soci che intendessero candidarsi a cariche rappresentative e/o direttive all’interno della CCIU deve essere coerente con i principi contenuti nel presente Codice a salvaguardia dell’immagine e dell’onorabilità dell’intera associazione, non compatibile con posizioni che presentino carichi giudiziali di carattere penale passati in giudicato sia nel Paese di residenza che, salvo il caso in cui alla condanna sia seguita la riabilitazione secondo le disposizioni vigenti nel Paese ove le sanzioni sono state applicate.
Tali motivi di ineleggibilità costituiscono altresì un elemento di decadenza automatica anche postelezione qualora le sanzioni siano state comminate successivamente all’avvenuta elezione, oppure qualora i fatti siano venuti a conoscenza successivamente alla stessa.

Art. 15
Il procedimento riguardante la valutazione dell‘atteggiamento, del comportamento o dell’attività viene effettuato dal Collegio dei Probiviri. In base alla proposta del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo decide sull’eventuale cessazione delle qualità di socio a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Tra i nostri associati

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